Il CGA sul recesso dell’ente locale dalla società partecipata

CONDIVIDI

CGA, ordinanza cautelare 22.6.2020 n. 529

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana si è pronunciato in via cautelare sul provvedimento di dismissione ex d.lgs. 175/2016 della ex Provincia di Ragusa della partecipazione sociale alla società ATO, che l’aveva impugnato.

Le società ATO costituite per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti sono disciplinate, in Sicilia, dalla legge regionale n. 9/2010, più volte modificata e integrata.

L’art. 19 della l.r. 9/10 ha stabilito la messa in liquidazione ex lege delle società ATO, stabilendo il termine del 30.9.2013 per la cessazione dell’attività di gestione e per il passaggio ai nuovi soggetti (le Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – SRR), pure costituiti in forma di società partecipate e destinati a sostituirle. Il comma 2bis, in particolare, ha sancito il divieto per i liquidatori delle ATO di compiere atti di gestione. Le ATO conservano il potere (e il dovere) di provvedere alla riscossione delle tariffe e dei tributi maturati nel periodo della loro competenza gestoria (dal 2004 al 2012).

Cionondimeno, ad oggi alcune SRR non hanno avviato in modo organico le proprie attività. In tali casi, le società ATO proseguono tuttora le loro attività gestorie grazie ad appositi commissari straordinari nominati in forza di provvedimenti emergenziali adottati dai Liberi Consorzi Comunali ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 152/2006.

Gli enti locali detengono tutt’ora la partecipazione sia alle SRR che alle società ATO.

Alcuni enti (in particolare le ex province) hanno quindi sollevato il problema della possibilità della dismissione della partecipazione nelle ATO.

Il caso più noto è quello della Città metropolitana di Catania.

Il CGA, investito del recesso della Città metropolitana di Catania dalla società ATO Simeto Ambiente s.p.a., ha stabilito alcuni rigorosi principi con la nota sentenza 530/2019, sancendo, fra l’altro, il carattere vincolato e non discrezionale del complesso procedimento di recesso, in presenza di un divieto espresso di gestione e della prova in giudizio dell’avvio dell’operatività, nel caso di specie, della SRR (“Tanto basta a corroborare la scelta, peraltro per quanto si è già ricordato largamente imposta ovvero obbligata, della Città Metropolitana di non mantenere una partecipazione azionaria che da tempo non corrisponde più al proprio interesse di socio e neppure è funzionale, in alcun modo, alle proprie finalità istituzionali”).

Rispetto a tale orientamento, l’ordinanza cautelare 22.6.2020 n. 529 del CGARS segna un nuovo ed ulteriore approdo interpretativo.

Con questa ordinanza, il CGARS ha sospeso la sentenza del TAR etneo che aveva avallato la dismissione della partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nell’ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione.

L’ordinanza del CGARS n. 529/2020, di segno contrario rispetto alla precedente sentenza n. 530/19, si fonda sulla direttiva regionale assunta con nota prot. n. 13527 del 27.3.2019. Tale provvedimento regionale, vista la mancata piena operatività di alcune SRR espressamente indicate (Agrigento Provincia, Messina Area Metropolitana, Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia est, Ragusa Provincia), consente – ed anzi auspica – che le ex province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa si avvalgano delle società ATO in liquidazione ai fini della garanzia del mantenimento del servizio di gestione dei rifiuti, tramite commissari straordinari all’uopo nominati, non essendo in quei territori ancora pienamente operative le SRR.

Il CGARS, in particolare, ha esercitato una ponderata valutazione comparazione tra “l’interesse del Libero Consorzio comunale di Ragusa alla dismissione della sua partecipazione nell’ATO e l’interesse pubblico alla corretta erogazione del servizio pubblico sopra indicato (che è di importanza fondamentale per la tutela della pubblica salute); e che fra i due interessi – entrambi a valenza pubblicistica – debba prevalere il secondo”.

Autore

Partner
Diritto amministrativo

AREE ASSOCIATE

No data was found

Leggi altre Notizie

Novembre 30, 2024
Il Tar del Lazio sul sorteggio dei componenti della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale.
L’accesso ai livelli superiori della carriera accademica si basa su un esame da sostenere dinnanzi alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, i cui membri sono designati tramite sorteggio, allo scopo di garantire la trasparenza e l’imparzialità della procedura. Più specificamente, l’art....
Maggio 24, 2024
Segretari comunali e corso SEFA: il Consiglio di Stato sul numero chiuso
Il Consiglio di Stato sospende l'esclusione dei candidati non ammessi al corso SEFA
Marzo 21, 2024
Soccorso istruttorio e costi della manodopera
Sul soccorso istruttorio impossibilità materiale di inserimento dei costi della manodopera e della sicurezza: interpretazione restrittiva del Tar Catania
Giugno 20, 2022
La giurisdizione amministrativa sulla sospensione dall’albo per inosservanza dell’obbligo vaccinale
Il Consiglio di Stato afferma la giurisdizione amministrativa sulla sospensione dall'albo per inosservanza dell'obbligo vaccinale
Settembre 3, 2021
Green pass e personale scolastico
Il Tar del Lazio rigetta la sospensiva presentata dal personale scolastico contrario all'obbligo di presentare il green pass.
Settembre 3, 2021
Il CGA sul rapporto tra socio pubblico e partecipata in liquidazione
Lo società pubblica ha autonomia patrimoniale perfetta e sui soci non grava alcun obbligo di partecipare alle spese di necessarie alla liquidazione né di far fronte ai debiti della società.