La Corte costituzionale sulle soglie di anomalia negli appalti di lavori in Sicilia

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La sentenza della Corte costituzionale n. 16 dell’11.2.2021 ha travolto alcune norme della legge regionale siciliana n. 13/2019 in materia di appalti pubblici di lavori.

In particolare, la Corte ha censurato:

  • L’art. 4, comma 1, che prevedeva l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo negli appalti di lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;
  • L’art. 4, comma 2, che prevedeva modalità di calcolo delle offerte anomale, con obbligo di escluderne i proponenti, diverse rispetto a quelle stabilite dalla disciplina codicistica nazionale;
  • L’art. 13, che prevedeva la proroga per un triennio dei contratti di affidamento relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strade di interesse regionale e locale.

L’illegittimità dell’art. 4, comma 2, della l.r. n. 13/19, sulle modalità di calcolo delle soglie di anomalia, è foriera di un potenziale contenzioso, in relazione alle gare bandite ed in corso di aggiudicazione, rispetto alle quali le stazioni appaltanti fanno tutt’ora applicazione delle soglie di anomalia regionali.

Il Tar Catania, II sezione, con sentenza n. 986 del 29.3.2021, ha dato applicazione alla pronuncia della Corte costituzionale, stabilendo che, negli appalti di lavori sotto soglia, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante che abbia illegittimamente applicato la norma regionale, dichiarata incostituzionale, non deve ripetere tutta la gara, ma deve piuttosto rimodulare la graduatoria.

Secondo il Tar: “Quanto agli effetti di tale annullamento esso non può, tuttavia, determinare l’automatica aggiudicazione in favore della ricorrente, bensì la ripetizione delle operazioni di gara dalla fase di determinazione della soglia di anomalia con applicazione del criterio previsto dalla disciplina nazionale in sostituzione di quello previsto dalla normativa regionale dichiarata illegittima.

Non può, invece, condividersi quanto sostenuto dalla controinteressata in punto di integrale rinnovazione della gara poiché, per le ragioni già esposte in precedenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale investe solo il metodo di determinazione della soglia di anomalia e non il criterio di aggiudicazione non sussistendo, quindi, alcuna esigenza di consentire alle imprese la modificazione delle offerte “in ragione della nuova regola di selezione”.

Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 16/2021, le amministrazioni che abbiano determinato la soglia di anomalia in base alle disciplina regionale giudicata incostituzionale sono tenute a ripetere le operazioni di gara applicando il calcolo previsto dall’art. 97 del codice appalti e dalla normativa nazionale. Le amministrazioni non sono invece tenute a rinnovare integralmente la procedura, in quanto l’illegittimità costituzionale non investe un criterio di partecipazione o il criterio di aggiudicazione applicato

Qui il link alla sentenza della Corte costituzionale

Qui il link alla sentenza del Tar Catania

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