Il C.G.A.R.S. conferma la sanabilità della mancata allegazione degli attestati richiesti per un punteggio premiale. L’impresa aveva già indicato in offerta la formazione posseduta dal personale. Gli attestati risultavano verificabili e muniti di data certa. La collocazione del punteggio fra gli elementi premiali descrive la fattispecie e rende inapplicabile il divieto di integrazione dell’offerta tecnica.
LE MASSIME
- Affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile, è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza – come nella specie – dei presupposti di fatto e di diritto (la mancata ammissione al soccorso) nell’ambito di una medesima sequenza procedimentale (Cons. Stato, II, n. 6544/2022).
- Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, e dunque va consentito che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.
C.G.A.R.S., sez. 1 giurisdizionale, n. 456/2026, del 2026-07-06 — testo della sentenza sul sito della giustizia amministrativa
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha indetto una procedura aperta di rilievo europeo, suddivisa in tre lotti. L’oggetto è un accordo quadro triennale di manutenzione dei giunti di dilatazione sulle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania. La legge di gara contemplava, fra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il sub-criterio B.2 sul personale specializzato per l’apposizione della segnaletica temporanea stradale. Il sub-criterio attribuiva 10 punti al concorrente con almeno tre addetti già in organico alla data di presentazione dell’offerta. Gli addetti dovevano possedere gli attestati di formazione previsti dal d.m. 22 gennaio 2019 e almeno uno doveva essere preposto. Il disciplinare chiedeva al concorrente di fornire «apposito elenco del personale già in organico, allegando il relativo attestato in corso di validità». Un’impresa ha presentato offerta per tutti i lotti. Nell’offerta tecnica ha elencato il personale alle proprie dipendenze. Ha indicato gli addetti in possesso della formazione prevista dal d.m. 22 gennaio 2019 e i preposti. Ha dichiarato di allegare gli attestati senza materialmente accluderli. Nella seduta pubblica del 24 marzo 2025 la Commissione ha preso atto della mancata allegazione e ha attribuito zero punti sul sub-criterio B.2 per ciascun lotto. La stazione appaltante ha respinto l’istanza di autotutela, ritenendo che la carenza incidesse sul contenuto sostanziale dell’offerta tecnica. Un primo ricorso contro i verbali di gara e il diniego di autotutela è stato dichiarato inammissibile per la natura endoprocedimentale degli atti gravati. Dopo le tre aggiudicazioni l’impresa le ha impugnate. Il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso. Ha ritenuto attivabile il soccorso sugli attestati del criterio B.2, perché riferiti a elementi preesistenti e documentabili. Ha annullato le aggiudicazioni e ha ordinato la riedizione della valutazione previa attivazione del soccorso. L’aggiudicataria del lotto 3 ha proposto appello al C.G.A.R.S.
— LE DUE ECCEZIONI PRELIMINARI DI INAMMISSIBILITÀ
La prima eccezione riguardava la mancata impugnazione degli atti presupposti, in particolare del verbale di attribuzione dei punteggi e del diniego di autotutela. Il Collegio muove dal principio invocato dall’appellante. Il generico richiamo in epigrafe agli atti presupposti, connessi e conseguenti non basta a radicarne l’impugnazione. Lo stesso vale per la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso. Solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa. A quel principio il Collegio ne affianca un secondo, da applicare congiuntamente. L’individuazione degli atti impugnati va operata «non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte». Sono quindi impugnati anche gli atti non indicati in epigrafe, quando costituiscono oggetto delle doglianze. Nel caso concreto il ricorso di primo grado affermava che l’illegittimità dei provvedimenti derivava dal provvedimento con cui era stata negata l’ammissione al soccorso e dalla sottesa decisione della Commissione. La seconda eccezione riguardava il carattere cumulativo del ricorso, proposto contro tre distinti provvedimenti di aggiudicazione. Il Collegio richiama il principio per cui il ricorso cumulativo è ammissibile in presenza di elementi oggettivi, quali la comunanza dei presupposti di fatto e di diritto, nell’ambito di una medesima sequenza procedimentale. Il presupposto comune è la mancata ammissione al soccorso.
— LA PREESISTENZA DEL FATTO DICHIARATO IN OFFERTA
L’appellante impostava tutte le censure sul divieto di integrare l’offerta tecnica mediante soccorso istruttorio. Il Collegio afferma che nella specie «si verte nella differente ipotesi» descritta dall’orientamento giurisprudenziale richiamato. Da qui fa discendere la caduta di tutte le censure. Il passaggio riportato in motivazione riguarda il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione. Tale possesso «è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica». In quella situazione possono essere sanate «attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte». Il risultato applicativo è espresso in termini stretti: è possibile integrare sul piano documentale «una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso». La dichiarazione resa in offerta è quindi il presupposto della sanatoria. Il Collegio lo dice in modo diretto quando applica il principio alla vicenda: «la parte ha chiaramente indicato in offerta la specifica formazione richiesta dalla legge di gara» per ogni preposto e addetto. La produzione tardiva degli attestati documenta un fatto già affermato nell’offerta e già esistente al momento della sua presentazione. La collocazione del punteggio fra gli elementi premiali qualifica la fattispecie e spiega perché il divieto di integrazione dell’offerta tecnica non venga in rilievo. La ragione della sanatoria resta la preesistenza del fatto dichiarato.
— LA VERIFICABILITÀ DEGLI ATTESTATI E LA DATA CERTA
Accanto alla dichiarazione la motivazione pone un secondo elemento. Gli attestati «risultano oggettivamente verificabili e muniti di data certa», sì da poter essere rimessi alla valutazione della Commissione all’esito del soccorso procedimentale. Il Collegio spende questo rilievo contro una deduzione dell’appello. La verificabilità e la data certa consentono il riscontro esterno del fatto dichiarato ed escludono che la produzione postuma serva a costruire a posteriori la circostanza premiata. Su queste basi il Collegio conclude che nella specie l’esperimento del soccorso è funzionale al perseguimento del miglior risultato e non lede la concorrenza né la par condicio. I canoni richiamati sono quello della massima partecipazione e il principio del risultato sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Vi si affianca l’esigenza «di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza».
— I CONFINI DELL’OPERAZIONE CONSENTITA
Le due condizioni enunciate delimitano il soccorso. La sanatoria non deve alterare il contenuto sostanziale dell’offerta e non deve produrre distorsioni sul confronto competitivo. Entrambe presuppongono un’offerta già completa nel suo contenuto, cui manchi soltanto il supporto documentale di quanto dichiarato. La delimitazione oggettiva risponde alla stessa logica. Oggetto del soccorso, per il passaggio richiamato dal Collegio, è «ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza)». Si tratta di documenti che rappresentano un fatto già esistente. Un’offerta priva della dichiarazione sostanziale non offrirebbe alcun fatto da comprovare e la produzione successiva ne modificherebbe il contenuto. Lo stesso passaggio qualifica il soccorso, alla luce del canone di massima partecipazione, come «a un tempo facoltà ed obbligo per la stazione appaltante».
— IL PERIMETRO DELLA DECISIONE
L’articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023 compare nell’esposizione dei motivi di appello. Il Collegio non lo applica né lo qualifica in motivazione. Risolve la controversia sul piano della fattispecie e afferma che il divieto di integrazione dell’offerta tecnica non riguarda il caso in esame. Usa la formula del soccorso «procedimentale» senza dedicare un passaggio autonomo al suo rapporto con la disciplina codicistica. La motivazione non indica limiti del soccorso procedimentale ulteriori rispetto alle due condizioni enunciate. Il perimetro accertato è quello della vicenda decisa: una dichiarazione resa in offerta, un documento preesistente che la comprova, una data certa che ne consente il riscontro.
— IL RILIEVO APPLICATIVO
Per l’operatore economico la dichiarazione resa in offerta è la condizione della sanatoria documentale. Chi dichiara il possesso della certificazione e omette l’allegato dispone di un fatto già affermato da comprovare. Chi omette anche la dichiarazione chiederebbe di aggiungere un contenuto all’offerta. Per la stazione appaltante l’azzeramento del punteggio senza attivazione del soccorso espone il provvedimento all’annullamento, quando la carenza è meramente documentale e riguarda un fatto dichiarato in offerta, preesistente e verificabile. Il C.G.A.R.S. ha respinto l’appello, ha confermato la sentenza del T.A.R. e ha compensato le spese.
*Questo contenuto è stato creato con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a controllo, revisione e modifiche, nel rispetto del principio della riserva di umanità.